Lo Statuto
dell'Associazione Atlantis
Le regole sociali
STATUTO
Denominazione – Sede - Scopo
Art. 1
Si costituisce un’Associazione senza scopo di lucro denominata “ATLANTIS“. L’Associazione è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.
Art. 2
L’Associazione ha sede in Poirino (TO).
Art. 3
L’Associazione ha come scopo la promozione di iniziative di carattere artistico e culturale tese ad arricchire la formazione del cittadino attraverso dibattiti, incontri, presentazioni di libri, pubblicazioni, seminari, viaggi, corsi di formazione, concerti, mostre, esposizioni, documentari e qualsiasi altra iniziativa atta allo scopo.
L'Associazione in particolare si propone di diffondere l’arte e la cultura attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni ponendosi come centro di incontro e di libero dibattito. L’Associazione si propone come luogo di confronto e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente, favorendo la promozione e la valorizzazione artistica, culturale e turistica del territorio.
Fondo comune
Art. 4
Per il raggiungimento dei suoi scopi, l’Associazione dispone di un fondo comune, costituito:
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dalle eventuali donazioni dei soci;
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dalle entrate derivanti da attività di formazione o partecipazione ad essa;
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da contributi, elargizioni o proventi, destinati all’attuazione degli scopi statutari;
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dagli eventuali beni acquistati per il raggiungimento degli scopi associativi.
E’ vietato all’Assemblea distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Soci
Art.5
Il numero dei soci è illimitato. Per essere ammesso all’Associazione è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità:
Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza, esibendo un documento di identità; dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento, scaduto detto termine, la domanda si intende respinta.
Il Consiglio Direttivo può disciplinare il differente regime di associazione in ordine a tre categorie di soci:
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Soci Fondatori (coloro che hanno dato impulso all’Associazione o che hanno dato un rilevante contributo alla sua crescita)
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Soci Ordinari (con diritto di voto)
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Soci Simpatizzanti (senza diritto di voto)
Art. 6
Le attività e le riunioni dell’Associazione avranno luogo presso la sede sociale o presso altre sedi; il Consiglio Direttivo potrà deliberare lo spostamento della sede sociale nell’ambito della Regione Piemonte nonché l’apertura di sedi operative su tutto il territorio nazionale.
Art. 7
I soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
L’iscrizione all’Associazione è subordinata al pagamento della quota annuale determinata dal Consiglio Direttivo ed è valida per l’anno solare in corso.
Il socio può in ogni momento recedere dall’Associazione dandone preavviso scritto mediante raccomandata r/r indirizzata al Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera di escludere i soci per le seguenti cause:
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per comportamento incompatibile con i principi e lo Statuto dell’Associazione;
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per mancato pagamento della quota associativa;
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per qualsiasi inadempimento agli obblighi derivati dalla sua partecipazione all’Associazione.
Attività
Art. 8
L’Associazione organizza iniziative tese all’arricchimento professionale, sociale ed artistico dei suoi soci nei campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, della comunicazione e dell’arte in generale; la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione d’attività culturali.
L’Associazione promuove ed organizza manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa ad esse con propri soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza convegni, dibattiti, conferenze, concorsi, premi.
L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, potrà svolgere attività editoriale, letteraria, e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini di informazione, giornali, riproduzioni artistiche, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci.
Per l’attuazione dello scopo sociale l’Associazione potrà utilizzare siti internet, per la promozione delle proprie attività e per la vendita dei propri prodotti, anche a distanza.
Art. 9
L’Associazione potrà, in via secondaria, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L’Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali, salvo rimborso delle spese sostenute dai soci.
Art. 10
All’interno dell’Associazione è costituito un centro studi giuridici denominato “Embassy”, teso all’approfondimento ed allo studio delle problematiche giuridiche inerenti le relazioni istituzionali ed i rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione. Il centro studi giuridici tratta in particolare tematiche di diritto internazionale e processi di governance, diritto europeo, diritto degli enti locali e reati contro la Pubblica Amministrazione, diritto civile, societario e tributario.
Organi sociali
Art.11
Gli organi dell’Associazione sono:
a) il Presidente;
b) l’Assemblea di soci;
c) il Consiglio Direttivo.
Il Presidente
Art. 12
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. Viene eletto dall’Assemblea ogni anno ed è rieleggibile. Il Presidente ratifica gli atti deliberati dall’Assemblea dei soci e li rende esecutivi, uniformandoli ai criteri di pubblicità.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione. Può aprire o chiudere conti correnti bancari o postali e procedere agli incassi. Egli adotta qualunque atto urgente ai fini dell’adempimento dello scopo sociale.
L’Assemblea dei soci
Art. 13
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed ha il compito di:
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eleggere ogni anno il Consiglio Direttivo ed il Presidente dell’Associazione;
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approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
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deliberare eventuali modifiche al presente Statuto che siano state proposte dal Consiglio Direttivo.
Art. 14
L’Assemblea è convocata in via ordinaria ogni anno dal Presidente e in via straordinaria ogni qual volta lo reputi necessario il Consiglio Direttivo o su richiesta di un decimo degli associati.
Tutti i soci fondatori ed ordinari maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Art. 15
Tutte le delibere dell’Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati, senza tener conto delle astensioni.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti, a scrutinio segreto. Non è ammesso il voto per corrispondenza. E’ ammesso in Assemblea l’intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre. Ogni associato presente o rappresentato ha diritto ad un voto.
Per l’elezione delle cariche degli organi dell’Associazione la votazione avverrà a scrutinio palese.
Le modifiche statutarie devono essere approvate con la maggioranza dei tre quinti dei presenti senza tener conto delle astensioni. La convocazione delle assemblee avviene tramite convocazione scritta con un anticipo di almeno quindici giorni dal relativo avviso.
Art. 16
L’Assemblea elegge il Console, che rimane in carica un anno, non immediatamente rieleggibile. Il Console è il responsabile dei rapporti sociali all’interno dell’Associazione ed è preposto all’organizzazione delle manifestazioni, in particolare le riunioni conviviali. Cura la scelta dei luoghi di riunione, attende all’osservanza del cerimoniale, sovrintendente all’applicazione del regolamento interno.
Il Consiglio Direttivo
Art. 17
Il Consiglio Direttivo è eletto ogni anno dall’Assemblea dei soci. E’ composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri. Al suo interno vengono eletti dai propri membri il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Collegio dei Priori. Sono eleggibili a componenti del Consiglio Direttivo i soci iscritti all’Associazione al momento della convocazione dell’Assemblea. Il Presidente è membro di diritto del Consiglio Direttivo.
Art. 18
Il Consiglio Direttivo deve: redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto; approvare il regolamento interno; compilare i progetti per l’impiego e i residui del bilancio da sottoporre all’Assemblea; elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo; stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci; stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere attinenti all’attività dell’Associazione; favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione; delegare il Presidente ad ogni adempimento ritenuto necessario.
Il Consiglio direttivo si riunisce in media due volte all’anno ed è convocato dal Presidente ovvero da almeno tre dei componenti, su richiesta motivata. Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.
Art. 19
Il Vice-Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione nei settori delegati dal Presidente. Presiede il Consiglio Direttivo in assenza del Presidente.
Art. 20
Il Segretario certifica la regolare iscrizione dei soci e verifica il numero dei soci su richiesta del Presidente, al momento della convocazione dell’Assemblea. Egli adempie alle formalità necessarie per la convocazione dell’Assemblea e redige verbale delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Art. 21
Il Tesoriere coadiuva il Presidente quale responsabile dell’amministrazione del fondo comune e verifica la regolarità formale e sostanziale della contabilità. Redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 22
Il collegio dei Priori ha l’incarico di verificare il rispetto da parte dei soci dello Statuto e del regolamento interno, con potere di deliberare provvedimenti disciplinari a carico dei soci. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso dei soci al Consiglio Direttivo.
Scioglimento
Art. 23
La decisione di scioglimento deve essere presa dall’Assemblea con la maggioranza di almeno i tre quindi dei soci.
Art. 24
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 25
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.